IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

 

REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE IN VALTELINA  IN APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

( deliberato dal Consiglio di Istituto di Ponte in data 30 giugno 2008 e 7 novembre 2008)

Premessa

La Scuola è luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca  e di esperienza sociale sulla base dei valori  democratici  ed è finalizzata alla crescita della  persona in tutte le sue dimensioni.

Nella scuola ognuno  opera con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli. La comunità scolastica  si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

 

Art. 1 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante la collaborazione con i soggetti che operano sul territorio;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica

Art. 2 Gli studenti devono conoscere e rispettare le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola    secondo le normali disposizioni di legge e dei regolamenti interni e possono, assieme ai loro genitori, essere ascoltati o consultati in vista di decisioni che influiscono in modo rilevante  sulla complessiva organizzazione della scuola.

  

Art. 3 Gli studenti  hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale   appartengono. Nei confronti degli alunni stranieri la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

 

Art 4. Gli studenti hanno diritto a  conoscere gli obiettivi della programmazione educativa  e didattica e del P.O.F. dell’Istituto di Ponte in Valtellina, e hanno  titolo, compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie di cui la scuola dispone, oltre al normale percorso curricolare, a interventi di sostegno o recupero  volti a promuovere le loro potenzialità e  le competenze individuate dalle Indicazioni Nazionali per il  Curricolo.

 

Art. 5. Ogni studente ha diritto di :

a) essere rispettato come persona e come cittadino dai compagni, dagli insegnanti, dal dirigente scolastico e dal personale tutto della scuola;

b) essere informato  sulle decisioni  e sulle norme che regolano la vita della scuola;

c) essere tutelato, nella scuola, sotto l’aspetto igienico , fisico e psichico;

d) esprimere liberamente il proprio pensiero e  partecipare attivamente e responsabilmente  alla vita  della scuola nel rispetto della libertà di pensiero, di religione e della cultura dei compagni e delle persone che nella scuola operano;

e) essere soggetto di una valutazione trasparente  e   tempestiva volta  a favorire  processi di autovalutazione;

f)  essere ascoltato, assieme ai suoi genitori, sui fatti che gli vengono   addebitati quale causa di provvedimenti disciplinari a suo carico.

Art. 6 L’Istituto Comprensivo di Ponte riconosce agli studenti il diritto di incontrare il dirigente scolastico o suo sostituto per esporre proposte o per proporre soluzioni in ordine ai problemi che ineriscono la vita della scuola o che riguardano direttamente la sua situazione  scolastica.

 

Art. 7 Al fine di consentire una piena esplicazione dei diritti di cui è portatore ogni studente è tenuto:

a)  a seguire con attenzione le lezioni dei docenti ed applicarsi con impegno e costanza alle attività scolastiche e ad assumere comportamenti che favoriscano il proprio ed altrui  apprendimento;

b) a rispettare i compagni, gli insegnanti, il dirigente scolastico  e gli altri operatori della scuola;

c) ad evitare, individualmente e in gruppo, comportamenti che siano lesivi della dignità e della salute delle persone e a risolvere eventuali conflitti  o dissapori che dovessero sorgere in ambito scolastico con modalità costruttiva privilegiando il dialogo e il confronto;

 d) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, con particolare riguardo alle fasi di ingresso, uscita, intervallo, spostamenti all’interno dell’istituto, spostamenti  da e per la palestra, i laboratori e la mensa, uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione;

e) mantenere in mensa  un comportamento corretto, rispettoso dei compagni, degli insegnanti, degli operatori, delle vivande;

f) portare il materiale necessario per le lezioni, nonché il diario e il libretto personale;

g) usare con cura le attrezzature, gli arredi e i sussidi didattici segnalando tempestivamente guasti o difetti di funzionamento, aver cura dell’aspetto delle aule e dell’edificio scolastico;

h) collaborare con il personale della scuola per  mantenere  l’ambiente scolastico  pulito e accogliente, evitando   comportamenti  di negligenza e trascuratezza

i) frequentare  regolarmente i corsi, limitando le assenze ai pochi giustificati motivi previsti dagli ordinamenti in vigore;

l) informarsi ,durante i periodi di assenza e compatibilmente con le condizioni di salute,  sull’andamento dell’ attività scolastica;

m) svolgere quotidianamente  i lavori scolastici assegnati ;

n) evitare di  danneggiare  attrezzature, gli arredi e i sussidi didattici;

p) evitare atti di vandalismo a danno  delle  attrezzature, degli arredi, dei sussidi didattici, dell’edificio scolastico.

Art. 8 La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari a carico degli studenti debbono avere sempre finalità educative, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e mirare al ripristino di rapporti corretti  all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni debbono essere temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Gli studenti, coi loro genitori, debbono sempre essere ascoltati dall’organo deputato ad  adottare  il provvedimento disciplinare sui fatti o eventi che sono all’origine della sanzione e comunque nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire i provvedimenti disciplinari  in attività in favore della comunità scolastica. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

 

Art. 9 Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono le seguenti:

a) richiamo  verbale;

b) richiamo scritto e annotazione sul registro di classe;

c) convocazioni dei genitori;

d) allontanamento dalla comunità scolastica da 1  a 3 giorni ;

e) allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni;

f)  allontanamento superiore a 15 giorni;

g) allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;

h) esclusione dallo scrutinio finale o  non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio;

l)  disimpegno di mansioni a beneficio della comunità  scolastica;

m) risarcimento dei danni arrecati  alle attrezzature, alle strutture, agli arredi e ai sussidi didattici di proprietà della scuola, del personale o dei compagni.

Art.10 L’inosservanza dei doveri individuati all’art. 7 lettera a), d), f), g), h), i), l), m) del presente  Regolamento  comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera  a),  b), c)  da modulare in forma graduale e progressiva o comunque in rapporto alla gravità dei fatti; alla seconda annotazione sul registro, su segnalazione dei docenti di classe, il dirigente scolastico convoca i genitori per un colloquio con il coordinatore della classe o con il docente interessato.

  

Art.11 L’inosservanza dei doveri individuati all’art. 7 lettera n); del presente  Regolamento  comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettere  a), b), c), d), l), m)  da modulare in forma graduale e progressiva o comunque in rapporto alla gravità dei fatti; l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9  lettera d) è limitata a situazioni di comportamento doloso;

 

Art.12 L’inosservanza dei doveri di cui all’art. 7 lettera b), e)  del Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni  di cui all’art. 9 lettera a), b), c), d), da modulare in forma graduale e progressiva o comunque in rapporto alla gravità dei fatti.

 

Art.13 L’inosservanza dei doveri individuati  all’art. 7 lettera c) del Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera   d), e) da modulare in forma graduale e progressiva o comunque in rapporto alla gravità dei fatti. L’allontanamento dalla scuola di cui all’art 9 lettera e) del Presente Regolamento   viene irrogato soltanto in presenza di  gravi atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure in presenza di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

 

Art.14 L’inosservanza dei doveri individuati all’art. 7 lettera p) del Regolamento  in presenza di gravi atti di vandalismo oltre a dar luogo al risarcimento dei danni materiali di cui all’art. 9 lettera  m ) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera d), e), f).

 

Art.15 Le sanzioni di cui all’art 9 lettere f); g), h) si applicano soltanto in presenza di gravi e recidivanti situazioni di cui al 2^ comma dell’art. 13 con riguardo a   gravi atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure in presenza di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità. Scolastica. L’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera g) deve evitare, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico e deve essere limitata a situazioni  in cui non risulti proficuo una riammissione dell’alunno nella comunità scolastica anche su conforme parere dei Servizi alla persona

 

Art.16 Le sanzioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento sono adottate:

1. dal docente o dai docenti della classe o dal dirigente scolastico per le sanzioni di cui all’art. 9 lettera a);

2. dal docente o dai docenti della classe per le  sanzioni di cui all’art. 9  lettera b);c);

3. dal dirigente scolastico per le  sanzioni di cui all’art. 9 lettera c), l), m);

4. dal consiglio di classe per le sanzioni di cui all’art 9 lettera d), e);  

5. dal consiglio di istituto per le sanzioni di cui all’art 9 lettera f), g), h).

Art.17 La procedura di irrogazione di un provvedimento prevede la presenza dei seguenti elementi o fasi:

1. contestazione di addebito;

2. convocazione dell’organo giudicante; 

3. ascolto delle parti interessate;

4. adozione del provvedimento disciplinare con motivazione della sanzione;

5. comunicazione del  provvedimento disciplinare.

Art.18 L’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti all’art. 9 del Presente Regolamento, con esclusione dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) è sempre preceduta da una contestazione scritta dell’addebito effettuata dal dirigente scolastico, entro 7 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto da contestare ed inviata allo studente e ai suoi genitori.
Nella determinazione dei  fatti da contestare e limitatamente allo scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione e di circostanziare gli eventi, il dirigente scolastico può ascoltare gli studenti anche senza aver preventivamente informato le famiglie.
La contestazione di addebito deve necessariamente contenere indicazioni rispetto all’organo giudicante, alla data, ora e luogo di  luogo convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello studente e dei suoi genitori per essere ascoltato in ordine agli addebiti mossi. Può anche ritenersi opportuno che lo studente venga prima ascoltato sia individualmente che coi suoi genitori dal dirigente scolastico. La convocazione dell’organo giudicante deve avvenire tassativamente entro 20 giorni dalla data di contestazione dell’addebito e l’adozione del provvedimento disciplinare entro 45 giorni.
La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa e nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.  La comunicazione del provvedimento allo studente e ai suoi genitori è effettuata dal dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di decisione.
Nel provvedimento disciplinare devono anche essere indicate, quando ricorrano le condizioni, le possibili modalità sostitutive rispetto alla sanzione comminata, la forma e la modalità di esecuzione della sanzione o della sua forma sostitutiva. Debbono anche essere indicato l’organo di garanzia, i tempi e le modalità di ricorso.
Per gli alunni soggetti a certificazione ai sensi della legge 104/92 è sempre obbligatorio per l’adozioni di sanzioni di cui all’art. 9 lettera d), e), f), h), g) il parere degli specialisti che hanno redatto la diagnosi funzionale

 

Art.19 Per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art 9 lettera d), e)  il Consiglio di Classe è convocato dal dirigente scolastico, su propria iniziativa  o al seguito di motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta  dei voti validi espressi , nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le astensioni sono conteggiate fra i voti validi.
Nel caso in cui il Consiglio di classe ritenga  che la sanzione da comminare rientri fra le potestà del Consiglio di Istituto, in sede preliminare, non prima comunque di aver ascoltato gli interessati,  si dichiara incompetente a procedere; ad analoga procedura si attiene il Consiglio di istituto. Nel caso in cui il Consiglio di istituto si dichiari incompetente a procedere rinvia gli atti al Consiglio di classe che ha l’obbligo di esprimersi.

 

Art.20 Per le sanzioni di cui all’art 9 lettera f), g), h) il Presidente, su invito del Dirigente Scolastico, provvede alla convocazione del Consiglio di Istituto. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le astensioni sono conteggiate fra i voti  validi.

 

Art.21 Gli organi demandati ad adottare le sanzioni previste dal presente Regolamento prima di formalizzare la propria decisione hanno l’obbligo di ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori, a tale fine il Dirigente Scolastico provvede alla loro convocazione. In caso di grave impedimento lo studente interessato o i genitori possono  produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all’adozione dei provvedimenti.

 

Art.22 Il Provvedimento disciplinare deve indicare l’organo che ha adottato il provvedimento, i fatti contestati, con riferimento al luogo, all’ora, a eventuali testimoni, le dichiarazioni rese dagli interessati, ove prodotte, la sanzione adottata, con relativa motivazione, le modalità di espletamento della sanzione, ivi compreso le modalità sostitutive ove ammesse, le informazioni sulle modalità di ricorso all’Organo di Garanzia. Il provvedimento è comunicato in forma scritta dal Dirigente Scolastico allo studente e ai suoi genitori direttamente o mediante raccomandata entro 5 giorni dalla sua adozione. Il provvedimento disciplinare oggetto di ricorso diventa esecutivo soltanto dopo la pronuncia dell’organo di garanzia, salvo i casi in cui ricorrano le condizioni per l’immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

 

Art.23 Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia che decide entro 10 giorni.
 

Art.24 Organo di Garanzia
E’ istituito presso l’Istituto Comprensivo di Ponte un organo di garanzia composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori e dal dirigente scolastico che lo presiede. Esso si riunisce su convocazione del dirigente scolastico, ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, e delibera a maggioranza assoluta dei voti validi espressi ; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le astensioni sono conteggiate fra i voti validi.
L’organo di garanzia dovrà pronunciarsi entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso, sugli argomenti ad esso attribuiti dal DPR 235/07 e dal presente regolamento. L’organo di garanzia può accogliere o respingere il ricorso o accoglierlo parzialmente; in quest’ultimo caso invia gli atti all’organo interessato che delibera nuovamente tenendo conto dei rilievi mossi.
Qualora l’organo di garanzia non decida entro10 giorni, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

 

Art.25 Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla data di contestazione degli addebiti, esclusi i periodi di vacanza scolastica, compresa l’eventuale pronuncia dell’organo di garanzia.

Allegato A

Disposizioni relative all’organo di garanzia (approvato dal Consiglio di Istituto in data 7 novembre 2008)