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IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
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REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE IN VALTELINA IN APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ( deliberato dal Consiglio di Istituto di Ponte in data 30 giugno 2008 e 7 novembre 2008) Premessa La Scuola è luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale sulla base dei valori democratici ed è finalizzata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nella scuola ognuno opera con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli. La comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
Art. 1 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
Art. 2 Gli studenti devono conoscere e rispettare le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola secondo le normali disposizioni di legge e dei regolamenti interni e possono, assieme ai loro genitori, essere ascoltati o consultati in vista di decisioni che influiscono in modo rilevante sulla complessiva organizzazione della scuola.
Art. 3 Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Nei confronti degli alunni stranieri la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
Art 4. Gli studenti hanno diritto a conoscere gli obiettivi della programmazione educativa e didattica e del P.O.F. dell’Istituto di Ponte in Valtellina, e hanno titolo, compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie di cui la scuola dispone, oltre al normale percorso curricolare, a interventi di sostegno o recupero volti a promuovere le loro potenzialità e le competenze individuate dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.
Art. 5. Ogni studente ha diritto di :
Art. 6 L’Istituto Comprensivo di Ponte riconosce agli studenti il diritto di incontrare il dirigente scolastico o suo sostituto per esporre proposte o per proporre soluzioni in ordine ai problemi che ineriscono la vita della scuola o che riguardano direttamente la sua situazione scolastica.
Art. 7 Al fine di consentire una piena esplicazione dei diritti di cui è portatore ogni studente è tenuto:
Art. 8 La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari a carico degli studenti debbono avere sempre finalità educative, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e mirare al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni debbono essere temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Gli studenti, coi loro genitori, debbono sempre essere ascoltati dall’organo deputato ad adottare il provvedimento disciplinare sui fatti o eventi che sono all’origine della sanzione e comunque nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire i provvedimenti disciplinari in attività in favore della comunità scolastica. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Art. 9 Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono le seguenti:
Art.10 L’inosservanza dei doveri individuati all’art. 7 lettera a), d), f), g), h), i), l), m) del presente Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera a), b), c) da modulare in forma graduale e progressiva o comunque in rapporto alla gravità dei fatti; alla seconda annotazione sul registro, su segnalazione dei docenti di classe, il dirigente scolastico convoca i genitori per un colloquio con il coordinatore della classe o con il docente interessato.
Art.11 L’inosservanza dei doveri individuati all’art. 7 lettera n); del presente Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettere a), b), c), d), l), m) da modulare in forma graduale e progressiva o comunque in rapporto alla gravità dei fatti; l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9 lettera d) è limitata a situazioni di comportamento doloso;
Art.12 L’inosservanza dei doveri di cui all’art. 7 lettera b), e) del Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera a), b), c), d), da modulare in forma graduale e progressiva o comunque in rapporto alla gravità dei fatti.
Art.13 L’inosservanza dei doveri individuati all’art. 7 lettera c) del Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera d), e) da modulare in forma graduale e progressiva o comunque in rapporto alla gravità dei fatti. L’allontanamento dalla scuola di cui all’art 9 lettera e) del Presente Regolamento viene irrogato soltanto in presenza di gravi atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure in presenza di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
Art.14 L’inosservanza dei doveri individuati all’art. 7 lettera p) del Regolamento in presenza di gravi atti di vandalismo oltre a dar luogo al risarcimento dei danni materiali di cui all’art. 9 lettera m ) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera d), e), f).
Art.15 Le sanzioni di cui all’art 9 lettere f); g), h) si applicano soltanto in presenza di gravi e recidivanti situazioni di cui al 2^ comma dell’art. 13 con riguardo a gravi atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure in presenza di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità. Scolastica. L’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9 lettera g) deve evitare, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico e deve essere limitata a situazioni in cui non risulti proficuo una riammissione dell’alunno nella comunità scolastica anche su conforme parere dei Servizi alla persona
Art.16 Le sanzioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento sono adottate:
Art.17 La procedura di irrogazione di un provvedimento prevede la presenza dei seguenti elementi o fasi:
Art.18 L’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti all’art. 9 del
Presente Regolamento, con esclusione dei provvedimenti di cui alle lettere a),
b), c) è sempre preceduta da una contestazione scritta dell’addebito effettuata
dal dirigente scolastico, entro 7 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza
del fatto da contestare ed inviata allo studente e ai suoi genitori.
Art.19 Per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art 9 lettera d), e)
il Consiglio di Classe è convocato dal dirigente scolastico, su propria
iniziativa o al seguito di motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei
componenti il consiglio stesso. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta
dei voti validi espressi , nel caso di parità il voto del Presidente vale
doppio. Le astensioni sono conteggiate fra i voti validi.
Art.20 Per le sanzioni di cui all’art 9 lettera f), g), h) il Presidente, su invito del Dirigente Scolastico, provvede alla convocazione del Consiglio di Istituto. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le astensioni sono conteggiate fra i voti validi.
Art.21 Gli organi demandati ad adottare le sanzioni previste dal presente Regolamento prima di formalizzare la propria decisione hanno l’obbligo di ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori, a tale fine il Dirigente Scolastico provvede alla loro convocazione. In caso di grave impedimento lo studente interessato o i genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all’adozione dei provvedimenti.
Art.22 Il Provvedimento disciplinare deve indicare l’organo che ha adottato il provvedimento, i fatti contestati, con riferimento al luogo, all’ora, a eventuali testimoni, le dichiarazioni rese dagli interessati, ove prodotte, la sanzione adottata, con relativa motivazione, le modalità di espletamento della sanzione, ivi compreso le modalità sostitutive ove ammesse, le informazioni sulle modalità di ricorso all’Organo di Garanzia. Il provvedimento è comunicato in forma scritta dal Dirigente Scolastico allo studente e ai suoi genitori direttamente o mediante raccomandata entro 5 giorni dalla sua adozione. Il provvedimento disciplinare oggetto di ricorso diventa esecutivo soltanto dopo la pronuncia dell’organo di garanzia, salvo i casi in cui ricorrano le condizioni per l’immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.
Art.23 Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento
è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni
dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia che decide entro 10
giorni.
Art.24 Organo di Garanzia
Art.25 Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla data di contestazione degli addebiti, esclusi i periodi di vacanza scolastica, compresa l’eventuale pronuncia dell’organo di garanzia.
Disposizioni relative all’organo di garanzia (approvato dal Consiglio di Istituto in data 7 novembre 2008) |